Ordine Professionale: il punto della situazione

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 S. Croci, S. De Pasquale    31-05-2019     Leggi in PDF
Glass painting by Fritz Wagner, "Komposition HG 6/16", 2016.

Ripercorrendo i passaggi che si sono susseguiti, iniziamo con il ricordare che la FNCF (Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici) a luglio 2018 aveva fatto un interpello al Ministero della Salute sull'obbligatorietà d'iscrizione all'ordine. Tale Ministero, ad agosto, aveva girato il quesito al MIUR per quanto di sua competenza. A novembre la situazione era ancora bloccata, ma a seguito della riunione indetta dalla FNCF sulla stesura delle competenze, in cui il Presidente della SIF aveva espressamente richiesto chiarimenti sul citato interpello (di cui la SIF era venuta da pochi giorni a conoscenza), la comunità dei fisici si era molto mobilitata.

A dicembre 2018 sono quindi usciti i pareri del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), della ConPER (Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca) e infine del MIUR. Tali pareri sono stati poi ripresi ed estesi dal CUN, dalla ConPER e anche dal MIUR a febbraio 2019. Ad oggi la situazione appare ancora non definita, anche se ora ci sono almeno due punti chiari. I professori e i ricercatori delle Università, i ricercatori e i tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca, nonché gli insegnanti, non hanno l'obbligo di iscrizione per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, di consulenza, né di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale riconducibile agli ambiti di competenza dei relativi ordini o collegi. Tutti i fisici che lavorino sia nel settore pubblico sia in quello privato e che svolgano una attività professionale di interesse sanitario hanno l'obbligo d'iscrizione.

Si ricorda inoltre che dalla riunione di novembre 2018 era emersa una lista di competenze che avrebbe guidato la stesura del regolamento della FNCF definendo così le attività professionali e le competenze degli iscritti all'albo professionale. A febbraio 2019 tale lista è stata inviata dalla FNCF al Ministero della Salute, ma al momento non si hanno notizie in merito. La definizione delle competenze è tuttavia strettamente legata ad alcuni punti che sembrano ancora non chiari, come confermato dall'ulteriore interpello datato 15 marzo e inviato dalla FNCF al Ministro della Salute On. Giulia Grillo.

In tale interpello cinque sono i punti sollevati, i primi tre riguardano il periodo transitorio mentre il quarto è focalizzato sull'obbligatorietà d'iscrizione all'albo per i professori e i ricercatori ai fini dello svolgimento di prestazioni a carattere professionale, di attività professionali, di attività libero professionali e/o di attività di lavoro autonomo relative agli ambiti di competenza delle professioni di Chimico e di Fisico. L'ultimo quesito, il quinto, è forse quello più delicato e controverso, riguarda quanto sollevato dal CUN ma poi ripreso dal MIUR che si è espresso ritenendo che gli ambiti di attività professionale di competenza delle professioni sanitarie (introdotte all'articolo 4 del L3/2018), con i relativi obblighi di iscrizione, debbano essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario. Interpretazione questa che non sembra condivisa dalla FNCF che chiede pertanto al Ministero della Salute un parere interpretativo e/o altro atto di competenza in merito.

Maggiori approfondimenti possono essere trovati sia alla pagina web della FNCF, sia a quella della SIF.


Simonetta Croci, Salvatore De Pasquale
Consiglieri SIF