Ultimissime dalla FNCF

In concomitanza dell'editoriale di SIF Prima Pagina di maggio in cui la SIF ha dato aggiornamenti sulla situazione dell'Ordine Professionale, delineando i punti che ancora sembravano in sospeso, la Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute ha risposto alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) in merito all'interpello del 19 marzo scorso.
Dei cinque punti sollevati poniamo l'accento su tre interrogativi. Il primo riguarda i liberi professionisti e/o i lavoratori autonomi o parasubordinati, per i quali la FNCF chiede se possano iscriversi all'Albo alle condizioni vigenti per il periodo transitorio. Secondo il parere riportato, questo richiederebbe un cambiamento nel DM del 23 marzo 2018 che regola il periodo transitorio, ed essendoci in revisione il DPR 328/2001 che modifica e integra la disciplina dell'ordinamento di diverse professioni tra cui quella di Chimico, sarebbe più opportuno aspettare tale modifica. Il DPR 328/2001 esplicita le attività professionali del Chimico e del Chimico Junior e le modalità delle prove dell'esame di Stato. Poiché il Consiglio Nazionale dei Chimici si è trasformato in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, a seguito della legge Lorenzin (legge 3 del 11 gennaio 2018), tale DPR deve essere modificato anche in tal senso e definire così anche per i Fisici le attività professionali e le modalità dell’esame di stato.
Il secondo e il terzo quesito riguardano il parere del MIUR sull'obbligatorietà d'iscrizione e sugli ambiti d’attività professionale delle professioni sanitarie.
Sull'obbligatorietà, la Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, pur rinviando al parere espresso dal CUN e ripreso dal MIUR secondo il quale "i professori e i ricercatori di Università, i ricercatori e i tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca nonché gli insegnanti, non hanno l'obbligo di iscrizione, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, di consulenza, né di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale riconducibile agli ambiti di competenza dei relativi ordini o collegi", si è tuttavia pronunciata solo sulla componente universitaria.
Per quanto inoltre sollevato dal MIUR, secondo il quale "gli ambiti di attività professionale di competenza delle professioni sanitarie (introdotte all'articolo 4 del L3/2018) con i relativi obblighi di iscrizione, debbano essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario", la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute ritiene che la riforma di cui alla legge 3 del 11 gennaio 2018 non consenta di differenziare la professione regolamentata di Chimico e Fisico sanitario e non sanitario. Sulla pagina web della SIF, sotto Professione Fisico, si può leggere il documento integrale formulato dalla FNCF il 20 giugno e contenente un estratto della risposta del 30 maggio.